Diritti successori del coniuge divorziato
Parlare di diritti successori del coniuge divoriziato è un po’ una contraddizione in termini, poichè, come noto, con il divorzio i coniugi perdono ogni reciproco futuro diritto successorio. L’ex coniuge non è, infatti, contemplato dalla legge né tra gli eredi legittimi, né tra i legittimari (clicca qui per approfondire la differenza esistente tra eredi legittimi e legittimari). Dal giorno in cui è annotata la sentenza di divorzio presso l’Ufficio della Stato civile ogni futuro diritto successorio dell’ex coniuge si estingue.
Vi sono tuttavia, dei diritti che l’ex coniuge ha maturato per gli anni di durata del matrimonio e che si cristallizzano nel suo patrimonio.
Tali diritti successori del coniuge divorziato si riflettono in particolare sulla possibilità di richiedere un assegno successorio, sul diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità e dell’indennità di fine rapporto del defunto.
Assegno successorio
L’assegno successorio è espressamente contemplato dalla legge sul divorzio (la famosa L. 898/1970), in virtù della così detta solidarietà post-coniugale. L’assegno successorio consiste in un assegno periodico di cui si dovranno far carico gli eredi e rappresenta la continuità dell’assegno divorzile che l’ex coniuge percepiva fin tanto che il de cuius era in vita.
Presupposti fondamentali affinché l’ex coniuge possa avanzare la richiesta di un assegno successorio sono, infatti, il suo stato di bisogno e la titolarità dell’assegno divorzile.
In sede giudiziale, i criteri a cui il giudice dovrà ispirarsi al fine di quantificare la misura dell’assegno successorio, dovranno tener conto
- dell’importo dell’assegno divorzile fino a prima versato dall’ex coniuge defunto;
- dell’incapacità del beneficiario a soddisfare i propri bisogni primari essenziali con i propri mezzi;
- dell’ipotesi che il beneficiario, già percepisca una quota della pensione di reversibilità;
- della consistenza dei beni lasciati in eredità e del numero degli eredi che dovranno farsi carico di versare l’assegno successorio.
Proprio poiché, come detto, l’assegno successorio rappresenta la continuità dell’assegno divorzile versato dall’ex coniuge finché era in vita, esso non sarà dovuto neanche per il caso in cui (su precedente accordo tra le parti) l’ex coniuge abbia in vita taciuto ogni avversa pretesa in tal senso mediante un’unica prestazione satisfattoria.
L’ex coniuge titolare di assegno successorio decade dal diritto qualora contragga nuove nozze o cessi dal suo stato di bisogno.
Pensione di reversibilità in favore dell’ex coniuge
L’ex coniuge, anche dopo il divorzio, conserva il diritto a percepire la pensione di reversibilità o una sua quota, proporzionale agli anni di durata del matrimonio.
Anche in tal caso, sono requisiti necessari:
- che il beneficiario fosse titolare di un assegno di mantenimento;
- che il beneficiario non abbia contratto nuove nozzeOccorre, inoltre, che l’attività lavorativa (per la quale è versata la pensione) sia stata intrapresa in un periodo antecedente al divorzio, ovvero in costanza di matrimonio.
L’ex coniuge avrà diritto a percepire la reversibilità, senza che sul punto rilevi il suo stato di bisogno o particolari situazioni di indigenza.
L’ex coniuge avrà diritto a percepire la pensione di reversibilità per l’intero o pro quota nel caso in cui il de cuius abbia contratto nuove nozze successivamente al divorzio. Nel caso in cui il defunto abbia, infatti, lasciato superstiti un coniuge e un ex coniuge (o più di uno!), la pensione dovrà essere divisa in modo proporzionale alla durata dei rispettivi matrimoni.
Indennità di fine rapporto in favore dell’ex coniuge
La L. 898/1970 si è preoccupata, infine, di specificare quali diritti l’ex coniuge potrà accampare sull’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge.
L’art. 12, in particolare, prevede che il coniuge divorziato avrà diritto a percepire il 40% dell’indennità, per tutti gli anni durante i quali, in costanza di matrimonio, è stata prestata l’opera lavorativa.
Condizioni affinché l’ex coniuge abbia diritto a percepire la quota di indennità sono:
- che non abbia contratto nuovo matrimonio;
- che fosse titolare un assegno post matrimoniale