La vendita e il pignoramento della casa coniugale
La casa coniugale di proprietà di un coniuge o in comproprietà tra i due può essere assegnata ad uno solo dei due, in virtù dell’affidamento dei figli. Ma cosa succede se il coniuge non assegnatario comproprietario dell’immobile o proprietario esclusivo la vende ad un terzo?
Sul punto è intervenuta la Cassazione stabilendo il principio per il quale “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente in data successiva per nove anni decorrenti dalla data di assegnazione o anche oltre i nove anni se il titolo viene trascritto” (Cass. SU 26.7.2002 n. 11096; Cass., Sez. I, 22.11.2007 n. 24321)Questo significa che, se il provvedimento del giudice non è stato trascritto, in caso di vendita, l’acquirente per nove anni non potrà comunque prendere regolarmente possesso dell’immobile. Nel caso in cui, invece, il provvedimento di assegnazione sia stato trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, allora il vincolo di destinazione resterà opponibile al terzo acquirente fintanto che l’immobile resterà assegnato al coniuge affidatario della prole. La trascrizione comporta il pagamento della relativa imposta, ma rappresenta un’importante garanzia per la futura serena prosecuzione del godimento dell’immobile ed è quindi da valutare in special modo in tutti i casi in cui i figli abbiano un’età per la quale presumibilmente non raggiungeranno l’autosufficienza economica entro l’indicato termine di nove anni.
Sul punto è intervenuta la Cassazione stabilendo il principio per il quale “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente in data successiva per nove anni decorrenti dalla data di assegnazione o anche oltre i nove anni se il titolo viene trascritto” (Cass. SU 26.7.2002 n. 11096; Cass., Sez. I, 22.11.2007 n. 24321)Questo significa che, se il provvedimento del giudice non è stato trascritto, in caso di vendita, l’acquirente per nove anni non potrà comunque prendere regolarmente possesso dell’immobile. Nel caso in cui, invece, il provvedimento di assegnazione sia stato trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, allora il vincolo di destinazione resterà opponibile al terzo acquirente fintanto che l’immobile resterà assegnato al coniuge affidatario della prole. La trascrizione comporta il pagamento della relativa imposta, ma rappresenta un’importante garanzia per la futura serena prosecuzione del godimento dell’immobile ed è quindi da valutare in special modo in tutti i casi in cui i figli abbiano un’età per la quale presumibilmente non raggiungeranno l’autosufficienza economica entro l’indicato termine di nove anni.
Nel caso in cui il coniuge proprietario dell’immobile abbia contratto e non rispettato dei debiti, la casa coniugale, assegnata al coniuge affidatario della prole, potrebbe essere pignorata. Occorrerà quindi valutare quale dei due atti (pignoramento e provvedimento di assegnazione) prevalga sull’altro.
Il criterio è stabilito dall’art. 2812 c.c. che prevede che se l’immobile, già prima del provvedimento di assegnazione, era gravato da ipoteca allora il creditore avrà diritto di pignorare la casa e presentare istanza di vendita (così da soddisfare il suo credito mediante la liquidità ricavata). In tal caso il diritto di godimento della casa coniugale si estingue
Il criterio è stabilito dall’art. 2812 c.c. che prevede che se l’immobile, già prima del provvedimento di assegnazione, era gravato da ipoteca allora il creditore avrà diritto di pignorare la casa e presentare istanza di vendita (così da soddisfare il suo credito mediante la liquidità ricavata). In tal caso il diritto di godimento della casa coniugale si estingue
Mi permetto di fare un’annotazione a quanto scritto. E’ vero che in caso di ipoteca precedente al provvedimento di assegnazione della casa coniugale il creditore ipotecario può ben subastare l’ immobile, tuttavia l’opponibilità ai terzi permane qualore il provvedimento sia stato trascritto prima del pignoramento, questo é quanto stabilito dalla cassazione a sezioni unite con recente sentenza, quindi il provvedimento di assegnazione prevale sull’ipoteca precedente per quanto riguarda l’opponibilità ai terzi, fermo restando il diritto del creditore ipotecario di procedere alla vendita coattiva dell’ immobile, tutto ciò trova giustificazione nel fatto che l’assegnazione della casa coniugale rappresenta un diritto personale di godimento,a ssimilabile alla locazione e non al diritto di abitazione, quindi permane nonostante ipoteca antecedente alla sua trascrizione come stabilito dalla Cassazione.
Buona sera avvocato,
avrei intenzione di acquistare a un’asta giudiziaria un immobile che vanta l’assegnazione al coniuge comproprietario in sede di separazione. Tale assegnazione è successiva cronologicamente alla trascrizione del pignoramento.
Se io comprassi l’immobile, potrei andarci ad abitare oppure no? In sostanza, acquisterei tutto l’immobile o solo la nuda proprietà?
La ringrazio.
Cordiali saluti,
Vincenzo Pinto