Udienza presidenziale e provvedimenti temporanei ed urgenti
Una volta presentato il ricorso per la separazione giudiziale, a distanza di qualche settimana, il Giudice fisserà con decreto la data d’udienza presidenziale.
All’udienza presidenziale partecipano i coniugi personalmente assistiti dai propri avvocati. Per prassi il Presidente svolge il tentativo di conciliazione, anche eventualmente ascoltando disgiuntamente i coniugi al fine di poter meglio comprendere ed eventualmente ripianare i conflitti. Si tratta ovviamente di un’ipotesi abbastanza remota a cui i giudici assolvono in pochi istante e per mero rito. L’udienza presidenziale ha comunque grandissima importanza, poiché in quella sede il Presidente valuta quali provvedimenti assumere in via temporanea ed in attesa che il giudizio sia definito a seguito della più dettagliata istruttoria.
Con questi provvedimenti i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e sarà stabilito in particolare a chi sarà assegnata l’abitazione familiare, a chi saranno affidati i figli e quale coniuge e in che misura dovrà corrispondere l’assegno di mantenimento o gli alimenti.
Assunti questi provvedimenti, il Presidente rinvierà la causa innanzi al Giudice Istruttore per le udienze successive.
I provvedimenti temporanei ed urgenti conserveranno la loro efficacia, fintanto che il Giudice Istruttore non li revochi o modifichi, anche alla luce dei nuovi elementi che potrebbero emergere in corso di causa. Potrebbero, inoltre, divenire inefficaci nel caso in cui i coniugi dovessero riconciliarsi.
Al pari di una sentenza, i provvedimenti temporanei ed urgenti sono immediatamente esecutivi: questo significa che essi rappresentano un titolo in funzione del quale si potrà agire direttamente in via esecutiva nel caso in cui una parte non presti adempimento. Se ad esempio il coniuge non dovesse fin da subito versare l’assegno di mantenimento, sarà possibile procedere immediatamente con un pignoramento (se il coniuge inadempiente svolge un lavoro dipendente si potrà anche richiedere che l’importo sia direttamente trattenuto dalla busta paga).
All’udienza presidenziale partecipano i coniugi personalmente assistiti dai propri avvocati. Per prassi il Presidente svolge il tentativo di conciliazione, anche eventualmente ascoltando disgiuntamente i coniugi al fine di poter meglio comprendere ed eventualmente ripianare i conflitti. Si tratta ovviamente di un’ipotesi abbastanza remota a cui i giudici assolvono in pochi istante e per mero rito. L’udienza presidenziale ha comunque grandissima importanza, poiché in quella sede il Presidente valuta quali provvedimenti assumere in via temporanea ed in attesa che il giudizio sia definito a seguito della più dettagliata istruttoria.
Con questi provvedimenti i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e sarà stabilito in particolare a chi sarà assegnata l’abitazione familiare, a chi saranno affidati i figli e quale coniuge e in che misura dovrà corrispondere l’assegno di mantenimento o gli alimenti.
Assunti questi provvedimenti, il Presidente rinvierà la causa innanzi al Giudice Istruttore per le udienze successive.
I provvedimenti temporanei ed urgenti conserveranno la loro efficacia, fintanto che il Giudice Istruttore non li revochi o modifichi, anche alla luce dei nuovi elementi che potrebbero emergere in corso di causa. Potrebbero, inoltre, divenire inefficaci nel caso in cui i coniugi dovessero riconciliarsi.
Al pari di una sentenza, i provvedimenti temporanei ed urgenti sono immediatamente esecutivi: questo significa che essi rappresentano un titolo in funzione del quale si potrà agire direttamente in via esecutiva nel caso in cui una parte non presti adempimento. Se ad esempio il coniuge non dovesse fin da subito versare l’assegno di mantenimento, sarà possibile procedere immediatamente con un pignoramento (se il coniuge inadempiente svolge un lavoro dipendente si potrà anche richiedere che l’importo sia direttamente trattenuto dalla busta paga).