Spese ordinarie e straordinarie
Con la separazione, i rapporti tra i coniugi saranno disciplinati dagli accordi (in caso di separazione giudiziale) o dalla sentenza (in caso di separazione giudiziale): in un caso o nell’altro, l’applicazione al caso concreto degli accordi (o della sentenza), potrà dar luogo a numerose divergenze interpretative e a nuove ragioni di conflitto. Uno dei principali terreni di scontro riguarda la distinzione tra quel che è già compreso nell’assegno di mantenimento dei figli e quel che invece non è da ritenersi compreso e richiederà, quindi, un ulteriore esborso a carico del coniuge non affidatario. La distinzione attiene
Distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie
Di norma si ritengono già comprese nell’assegno di mantenimento tutte le spese ordinarie e, viceversa, non comprese quelle straordinarie. Il problema sarebbe così semplicemente concluso, se non fosse che nella realtà dei fatti non è sempre così agevole distinguere una spesa ordinaria da una straordinaria. La giurisprudenza ha elaborato tante diverse definizioni e altrettanti criteri di distinzione, ma il problema resta aperto ogni qual volta una voce di spesa per l’intrinseca natura del bene o servizio a cui corrisponde pare porsi esattamente a cavallo tra l’ordinario e lo straordinario.
Tirando le fila del discorso, si tendono a considerare come spese ordinarie quelle destinate ai normali bisogni della vita quotidiana; viceversa, si definiscono come straordinarie, quelle spese necessarie a soddisfare esigenze che esorbitano dalle normali abitudini di vita dei figli, che prevedibilmente non hanno alcuna cadenza periodica, né sono predeterminabili. Anche il criterio di proporzionalità tra l’assegno periodico e l’ammontare della spesa rappresenta un indice di valutazione e distinzione tra l’ordinario e lo straordinario.
Qualche esempio pratico
Come anticipato, quello che in teoria pare di semplice soluzione, assume aspetti di rilevante problematicità ogni qual volta ci si cali nella concreta realtà.
Facciamo qualche esempio, senza la pretesa di poter trattare l’argomento in maniere esaustiva, ma solo per offrire spunti circa la complessità della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e le contraddizioni in cui sovente inciampano dottrina e giurisprudenza. Soffermiamoci sulle spese alimentari, scolastiche e sanitarie. Le spese alimentari sono per antonomasia spese ordinarie, poiché certamente il cibo è l’acquisto a cui primariamente dovrà badare il coniuge affidatario. In quanto spese ordinarie – giova ripeterlo – sono da intendersi forfettariamente già comprese nell’assegno periodico. Potrà dirsi lo stesso per le spese relative alla mensa scolastica? Evidentemente si, poiché il pasto presso la mensa sostituisce quello che altrimenti il minore avrebbe consumato a casa. Tuttavia, la circostanza che si tratti di “mensa scolastica” ha in passato generato non poche contraddizioni in giurisprudenza, poiché le spese scolastiche vengono generalmente considerate spese straordinarie. Simili contraddizioni e linee di demarcazione sempre meno definite potranno scoprirsi anche indagando il campo delle spese mediche, poiché indubbiamente se ne potranno individuare alcune di routine e tante altre imponderabili, urgenti e di rilevante ammontare.
L’importanza di disciplinare le spese
Proprio per arginare queste ambiguità e trovare indirizzi omogenei, in molti tribunali d’Italia vigono dei protocolli (cui i giudici son chiamati a dare applicazione) in base ai quali ciascuna spesa e individuata nella sua ordinarietà o straordinarietà. Ispirarsi ad essi potrà suggerire alle parti stesse criteri da adottare per prevenire l’insorgere di eventuali liti. Tuttavia, prima di ogni altra premura, è opportuno che fin da principio, nel redigere gli accordi (o la sentenza, nel caso di una giudiziale) sia nel dettaglio minuziosamente disciplinato ogni profilo – patrimoniale e non patrimoniale – che regolamenterà la prosecuzione dei rapporti tra i coniugi.
Al contrario, la casistica riscontrata dimostra che le formule in concreto utilizzate sono spesso assolutamente lacunose, suscettibili di tante differenti interpretazioni e, quindi, destinate molto prevedibilmente a generare conflitti.
Nella più diffusa formulazione, è previsto solitamente che il genitore non affidatario corrisponda (oltre al mantenimento) il cinquanta percento di ogni altra spesa straordinaria preventivamente concordata.
Che le spese straordinarie debbano essere concordate pare principio condivisibile, ma cosa avviene quando i genitori non riescono a raggiungere un accordo? Ogni qual volta (e sono la maggior parte) il rifiuto sarà dettato da finalità pretestuose, dilatorie e ostruzionistiche l’unico rimedio sarà la tutela giudiziaria, cui ci si dovrà nuovamente appellare, affinché siano garantiti al minore quei beni o servizi necessari, ancorché straordinari, alla sua crescita, alla sua educazione, alla sua istruzione, alla sua salute personale o al suo svago.