La separazione e i trasferimenti immobiliari

separazione trasferimenti immobiliari
Mediante gli accordi di separazione i coniugi sono tenuti a regolare ogni aspetto della loro vita personale e patrimoniale. Sotto il punto di vista patrimoniale essi possono, quindi, anche concordare il trasferimento della proprietà di beni immobili di appartenenza ad uno dei due.Questa opportunità comporta due grandi vantaggi:- il coniuge cedente l’immobile può farlo (se l’altro è d’accordo e non vi si oppone) a titolo di totale e assoluto adempimento del proprio obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento. Nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà esclusiva del coniuge cedente (ma di entrambi), questi evidentemente trasferirà solo la quota parte di propria spettanza. Ciò può essere particolarmente vantaggioso nel caso in cui il coniuge cedente possa già facilmente prevedere che l’immobile gli sarà comunque ugualmente sottratto, poiché assegnato tra i due genitori a quello cui sarà affidata la prole. È bene evidenziare che tale facoltà può riguardare la corresponsione del mantenimento, ma non degli alimenti, che resteranno sempre e comunque dovuti.- il secondo vantaggio attiene alla circostanza che, con l’omologazione, l’accordo assume valenza di atto pubblico, al pari di un atto notarile, e sarà quindi idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari. Ciò si traduce in un grande risparmio economico, dal momento che si eviteranno tributi e parcella notarile per migliaia e migliaia di euro! Tale risparmio fa sì che talvolta gli accordi possano essere utilizzati in modo strumentale dai coniugi che non intendano davvero separarsi, ma semplicemente realizzare il trasferimento immobiliare, secondo le loro ragioni di opportunità. Se la coppia è solida che ragione potrebbe avere un coniuge per trasferire all’altro la proprietà di un immobile? È facile immaginare che ciò possa avvenire per sottrarre il bene alla disponibilità di eventuali creditori o semplicemente per salvaguardarlo da essi. Nel caso in cui il giudice dovesse rilevare che lo scopo degli accordi è semplicemente quello di realizzare il trasferimento immobiliare, potrebbe ovviamente negare l’omologa per non agevolare l’elusione fiscale e non consentire un uso strumentalizzato dell’istituto preposto ben altre funzioni.

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