Rito ordinario per il recupero di un credito

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Si potrà far valere il proprio diritto di credito mediante rito ordinario in tutti i casi in cui il credito non risponda a quei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per l’ingiunzione con decreto. L’avvocato del creditore provvederà a notificare il proprio atto di citazione al debitore, convenendolo in giudizio per una data fissata a quarantacinque o novanta giorni di distanza, a seconda che la competenza per valore appartenga al giudice di pace o al tribunale, ovvero per cause di valore inferiore o superiore ai cinquemila euro. Durante il giudizio, il creditore potrà articolare i mezzi istruttori di cui dispone, affinché siano assunte delle prove a sostegno e a dimostrazione della legittimità e fondatezza della propria pretesa.

Il giudizio mediante rito ordinario comporta dei tempi e dei costi superiori rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto per giungere all’emissione della sentenza occorreranno uno svariato numero di udienze (il che farà lievitare anche le competenze professionali spettanti all’avvocato per la maggiore attività espletata) e in quanto il contributo unificato sarà da versare in modo integrale e non ridotto della metà.

Tuttavia, per esperienza professionale, in determinate ipotesi instaurare un giudizio con rito ordinario potrebbe comportare dei vantaggi e rappresentare la scelta preferibile, anche qualora ricorressero le condizioni per poter richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo. Il vantaggio consiste principalmente nella possibilità di notificare immediatamente al debitore la citazione in giudizio, così da esercitare immediatamente una forte pressione psicologica, senza dover attendere i mesi che sarebbero necessari per l’ottenimento del decreto ingiuntivo: il debitore timorato della giustizia, consapevole che prima o poi dovrà pagare, poiché ha di che perdere e ha nel suo patrimonio beni o fonti di reddito di cui non potrà comunque disfarsi, preferirà pagare, interrompendo fin da subito l’iter procedimentale.

Nel caso in cui il debitore intendesse resistere in giudizio o restasse contumace, sarà allora necessario attraversare tutte le fasi del giudizio, fino all’emissione della sentenza, che sarà titolo esecutivo per dar luogo all’esecuzione forzata sui beni del debitore.

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