Il ricorso per decreto ingiuntivo
Il ricorso per decreto ingiuntivo è generalmente rappresentare una via più rapida ed economica via per l’ottenimento del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo emesso dal giudice):
– è una via rapida poiché il decreto viene emesso inaudita altera parte, ovvero senza che via sia alcuna udienza a cui sia chiamato a partecipare anche l’ingiunto e sulla base delle sole risultanze processuali offerta dal creditore ricorrente;
– è una via più economica, poiché, rispetto ad una causa ordinaria, il contributo unificato sarà ridotto della metà e saranno, inoltre, materialmente meno le attività che dovrà svolgere l’avvocato, per cui inferiori saranno i compensi e le spettanze professionali.
Affinché possa essere presentato il ricorso per decreto ingiuntivo il credito deve essere certo, liquido ed esigibile:
– certo, in quanto provato documentalmente in modo che non si possa dubitare dell’effettiva esistenza del credito;
– liquido, ovvero determinato nel suo ammontare;
– esigibile, poiché non sottoposto né a condizione, né a termine.
Per quanto riguarda l’iter procedimentale, una volta depositato il ricorso bisognerà attendere l’emissione del decreto ingiuntivo da parte del Giudice. Non vi è un tempo massimo e, presso alcuni uffici giudiziari, l’attesa può davvero finire col vanificare quella rapidità che dovrebbe viceversa rappresentare la primaria prerogativa dell’istituto. Generalmente è sufficiente attendere un paio di mesi dal deposito del ricorso, ma in casi più sfortunati potrebbe occorrere anche un anno. Una volta ottenuto il decreto, sarà onere dell’avvocato notificarlo al debitore (entro sessanta giorni dalla pubblicazione). Il debitore ingiunto avrà quaranta giorni per presentare opposizione, dopo di che il decreto potrà essere dichiarato esecutivo, così da rappresentare un titolo per dar luogo all’esecuzione sui beni del debitore.
Nel caso in cui, invece, il debitore dovesse sollevare opposizione avverso il decreto, si instaurerà un giudizio con rito ordinario al fine di verificare l’effettiva sussistenza del credito.