La riconciliazione e i suoi effetti
Vi sono matrimoni che finiscono e altri che rinascono, ovvero coppie che superano la crisi coniugale e si riconciliano.
In particolare, la riconciliazione si verifica allorquando la vita coniugale riprende il suo corso e con essa si ripristinano quei diritti e doveri che la caratterizzano e connotano quella comunione materiale e spirituale su cui si fonda il vincolo matrimoniale. Non si tratta, quindi, affinché effettivamente ricorra la riconciliazione, di incontri sporadici o di occasionali tentativi.
La riconciliazione può essere espressa, quando è tradotta in un accordo scritto tra i coniugi, o tacita, quando di fatto marito e moglie si ricongiungono, riprendono a coabitare e a condurre vita insieme con propositi duraturi.
Dalla riconciliazione discendono particolari effetti:
– l’abbandono della causa, se in corso, per la separazione giudiziale o il divorzio;
– l’interruzione del termine dei tre anni di separazione per poter richiedere il divorzio;
– la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento o degli alimenti;
– la ricomposizione della comunione legale tra i coniugi;
– la presunzione legale di paternità, in virtù della quale si presume che il figlio nato entro 180 giorni dalla riconciliazione sia stato concepito durante il matrimonio
È bene che i coniugi abbiano premura di richiedere che la riconciliazione sia appositamente annotata presso i registri anagrafici, affinché la ripristinata comunione legale sia resa pubblica e siano quindi immediatamente opponibili verso terzi gli atti compiuti dal coniuge senza il necessario consenso dell’altro. In altri termini, nel caso in cui la riconciliazione non fosse annotata, ciascun coniuge potrebbe disgiuntamente dall’altro vendere un bene che, viceversa, dovrebbe essere in comunione, senza che l’atto sia per questo annullabile, dal momento che la riconciliazione non era stata riportata nei pubblici registri.