Patrocinio a spese dello Stato

patrocinio spese stato
In applicazione dei principi costituzionali, ed in particolare dell’art. 24 (che definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell’individuo), il nostro ordinamento riconosce, anche ai non abbienti, la possibilità di avvalersi dei rimedi giudiziari, per dare inizio ad una controversia a tutela di un proprio diritto o per difendersi da un’altrui pretesa, senza che abbiano per questo a sopportare alcuna spesa.
Per quel che riguarda le fonti normative, l’istituto è stato riconosciuto in primo luogo in ambito penale (e civile limitatamente al risarcimento del danno da reato), con la legge 217 del 1990, e solo successivamente in ambito civile, amministrativo e tributario con la legge 134 del 2001.
Il patrocinio a spese dello stato non va confuso con la difesa d’ufficio, malgrado entrambi gli istituti siano espressione del diritto inviolabile alla difesa, costituzionalmente riconosciuto ad ogni individuo. L’attribuzione di un difensore d’ufficio prescinde, infatti, da ogni valutazione circa le capacità reddituali dell’imputato e trova applicazione solo nei giudizi penali. L’imputato non è, inoltre, esonerato dall’obbligo di corrispondere al difensore le spettanze professionali per le attività svolte, fatta salva la possibilità di nominare in ogni momento del giudizio un difensore di fiducia in sostituzione di quello nominato d’ufficio.
Presupposti soggettivi ed oggettivi
L’accesso al gratuito patrocinio può essere richiesto:
– dai cittadini italiani;
– dagli stranieri con permesso di soggiorno;
– dagli apolidi;
– gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.Le condizioni per poter accedere al patrocinio a spese dello stato attengono al reddito del richiedente, alla natura della controversia e alle ragioni offerte a sostegno della propria pretesa.
Per quel che riguarda il reddito, il patrocinio a spese dello Stato è garantito a chi abbia denunciato nell’ultima dichiarazione di redditi, un reddito annuo imponibile non superiore a euro 9.723,84 (limite soggetto a variazioni ogni due anni). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art. 92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.. A tale regola fanno eccezione i casi in cui la causa abbia ad oggetto diritti della personalità, ovvero le ipotesi in cui gli interessi del richiedente configgano con quelli degli altri componenti il nucleo stesso.Circa la natura della controversia, come già anticipato, il patrocinio a spese dello stato è stato esteso ad ogni lite avente natura penale, civile, amministrativa o tributaria. Il beneficio non è, invece, concesso per cause aventi ad oggetto la cessione di crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.Per quel che attiene alle ragioni offerte a sostegno della propria pretesa, è sufficiente che esse non appaiano manifestamente infondate, non potendo estendersi oltre un giudizio preventivo circa il merito del giudizio per il quale è fatta richiesta del patrocinio.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. A carico dello Stato sono tutte le spese legali (avvocati, consulenti). Rimangono tuttavia a carico del non abbiente le spese legali della controparte in caso di soccombenza con condanna alle spese di giudizio.

La presentazione dell’istanza
In ambito civile, l’istanza di accesso al beneficio va presentata alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, presso cui ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo o presso cui avrebbe sede il magistrato competente a conoscere il merito, qualora il processo non abbia ancora corso; per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, l’istanza va presentata presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, presso cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In ambito penale, l’istanza va presentata presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (e quindi alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva; alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione).

La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
– la richiesta di ammissione al patrocinio;
– le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
– l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);
– l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.

A seguito dell’accoglimento della domanda, l’interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell’ Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Sono ammessi nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato, gli avvocati che ne abbiano fatta richiesta e siano in possesso dei seguenti requisiti:
– attitudine ed esperienza professionale;
– assenza di sanzioni disciplinari;
– iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno due anni.

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