La modifica delle condizioni di separazione
Quando si addiviene ad una separazione, in via consensuale o giudiziale, vengono stabilite specifiche condizioni personali e patrimoniali a cui marito e moglie dovranno attenersi. È, tuttavia, normale che generalmente, lo scorrere del tempo o avvenimenti improvvisi possano invertire le scene e influenzare le esigenze e le possibilità di ciascuno dei coniugi. Così è giusto ed equo che anche gli impegni precedentemente assunti possano essere rivisitati, così da adattarsi alla mutevolezza della vita. Le circostanze che potrebbero incidere sulle condizioni inizialmente pattuite possono essere le più diverse.Proviamo a fare qualche esempio.
– il coniuge destinatario del’assegno di mantenimento potrebbe aver trovato lavoro o incrementato il proprio reddito personale (per cui si avrà diritto a richiedere l’annullamento o la proporzionale riduzione dell’importo a corrispondere);
– uno dei coniugi potrebbe aver perso il lavoro o diminuito il proprio reddito (per cui avrà diritto a percepire un importo proporzionalmente più elevato o a versare un importo proporzionalmente più ridotto);
– anche il figlio potrebbe decadere dal beneficio del mantenimento, qualora abbia raggiunto l’autosufficienza economica o dimostrabilmente non tragga redditi e profitti per sua negligenza;
– il coniuge affidatario della prole potrebbe perdere il diritto all’assegnazione dell’immobile nel caso in cui il figlio abbandoni la casa coniugale, di proprietà di entrambi o dell’altro coniuge.
La modifica degli accordi può essere richiesta consensualmente da entrambi i coniugi o, in caso di disaccordo, mediante ricorso presentato in Tribunale da uno solo di essi in contrapposizione all’altro. Il nuovo procedimento contenzioso che si instaurerà potrebbe richiedere più udienze e la necessità di offrire prova del mutamento delle condizioni iniziali.
– il coniuge destinatario del’assegno di mantenimento potrebbe aver trovato lavoro o incrementato il proprio reddito personale (per cui si avrà diritto a richiedere l’annullamento o la proporzionale riduzione dell’importo a corrispondere);
– uno dei coniugi potrebbe aver perso il lavoro o diminuito il proprio reddito (per cui avrà diritto a percepire un importo proporzionalmente più elevato o a versare un importo proporzionalmente più ridotto);
– anche il figlio potrebbe decadere dal beneficio del mantenimento, qualora abbia raggiunto l’autosufficienza economica o dimostrabilmente non tragga redditi e profitti per sua negligenza;
– il coniuge affidatario della prole potrebbe perdere il diritto all’assegnazione dell’immobile nel caso in cui il figlio abbandoni la casa coniugale, di proprietà di entrambi o dell’altro coniuge.
La modifica degli accordi può essere richiesta consensualmente da entrambi i coniugi o, in caso di disaccordo, mediante ricorso presentato in Tribunale da uno solo di essi in contrapposizione all’altro. Il nuovo procedimento contenzioso che si instaurerà potrebbe richiedere più udienze e la necessità di offrire prova del mutamento delle condizioni iniziali.