L’azione per l’accertamento della paternità

affidamento condiviso

Allo status di figlio conseguono dei diritti a cui il genitore non può sottrarsi. Qualora ne sia privato, il figlio dal genitore che abbia negato il proprio riconoscimento avrà diritto ad esperire un’azione per ottenere l’accertamento, a seconda dei casi, della paternità o della maternità.

Ovviamente l’azione è più di frequente rivolta all’accertamento della paternità:  in questa circostanza  la legge prevede che per l’accertamento della  paternità vengano fornite come prove, oltre alle dichiarazioni della madre circa l’identità paterna, anche i risultati delle prove ematologiche o genetiche. Sono ritenute prove anche tutte le testimonianze, le lettere i diari etc. che ciascuna delle parti sarà in grado di offrire nel corso del giudizio. Anche al presunto padre è chiaramente riconosciuta l’opportunità di offrire ogni ulteriore elemento, ma in tal senso è chiaro che le prove oggettive risultanti da esami biologici avranno un ruolo fondamentale nell’affermazione o nel disconoscimento del rapporto di filiazione.

Per quanto attiene all’accertamento della maternità, i casi sono più rari e ricorrono in due ipotesi:  quando la madre abbia espressamente negato il riconoscimento dopo il parto presso la struttura sanitaria; oppure quando abbia partorito in un luogo diverso e abbia successivamente abbandonato il figlio.

Proprio per arginare il fenomeno degli abbandoni è riconosciuta, infatti, alla madre anche la facoltà di disconoscere il figlio appena partorito.  In tali casi il figlio verrà iscritto nel registro di stato civile come figlio di ignoti e anche il nome verrà contestualmente scelto dall’ufficiale ivi preposto. Diverso è il caso dei neonati abbandonati: per loro infatti non è avvenuta alcuna registrazione del parto e l’accertamento potrà conseguire solo alle indagini che saranno compiute per iniziativa della procura.

La competenza per le cause di accertamento giudiziale della paternità o della maternità spetta:

– al tribunale dei minorenni se il figlio è minorenne;

– al tribunale ordinario se il figlio è ormai maggiorenne.

Il diritto ad esercitare l’azione spetta (oltre che al figlio stesso, qualora abbia già la maggiore età), anche all’unico genitore che abbia riconosciuto il figlio o al tutore, qualora nessuno dei due lo abbia riconosciuto. Nel caso in cui il figlio abbia già compiuto sedici anni, occorrerà sempre in ogni caso il suo preventivo consenso.

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