Gli interessi

interessi

Salvo che sia diversamente precisato, per legge il debitore dovrà corrispondere al suo creditore, unitamente all’importo del debito, anche gli interessi maturati dalla data della domanda a quella dell’effettivo soddisfo. Il tasso d’interesse è calcolato in misura percentuale sull’importo dovuto.

Ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, il Ministro del Tesoro mediante decreto può modificare ogni anno la percentuale del tasso d’interesse, anche in funzione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione. Un tasso d’interesse superiore a quello legale, per poter essere applicato, deve necessariamente essere convenuto per iscritto tra le parti (in caso contrario si applicherà il tasso legale). Con il suo ultimo decreto il Ministero ha fissato al primo gennaio 2012 il tasso legale al 2,5%.

Il calcolo di interesse legale, si calcola moltiplicando il capitale dovuto per il tasso d’interesse per il numero di giorni di ritardo, diviso 365 (o 366 in caso di anni bisestili).

Facendo un esempio pratico, se Tizio effettua un prestito in favore di Caio di euro 1.000,00 al 1° gennaio 2013, questi dovrà corrispondere al 31 gennaio 2013 euro 2,05 di interessi oltre la somma ricevuta.

La legge fissa, inoltre, i tassi (variabili in funzione del periodo e della ragione del credito) oltre i quali si incorrerebbe nel reato di usura, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Nel caso, invece, di transazioni commerciali, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al prestito si applicherà un tasso d’interesse superiore: secondo l’ultimo dato aggiornato al momento in cui si scrive, per il semestre corrente dal 1° luglio al 31 dicembre 2012 il tasso è determinato nella misura dell’8%.

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