Infortunistica stradale

infortunistica stradale
Svolgere ogni attività connessa al conseguimento del risarcimento per danni derivanti da infortunistica stradale, con specifico riferimento ai danni relativi alla circolazione di veicoli e natanti verso cose o persone, per l’accertamento anche medico legale di periodi di invalidità paziale o totale, temporanea o permanente, per danni morali ed esistenziali.La nostra assistenza ha corso fin dai primi momenti successivi al sinistro ed attine a tuttal la fase stragiudiziale e, ove necessario, alla eventuale fase giudiziale.Nel caso in cui la dinamica del sinistro non sia oggetto di contestazione ed entrambe le parti siano d’accordo circa l’attribuzione della responsabilità relativa alla condotta di guida di ciascuno, la parte danneggiata può richiedere la reciproca sottoscrizione del modello per la constatazione amichevole d’Incidente (anche comunemente detto Modulo CAI o modulo blu). Secondo la recente normativa, con il sistema dell’indennizzo diretto, il danneggiato dovrà trasmettere il modello debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dalle parti non alla compagnia assocurativa del veicolo dannegiante, bensì alla propria, affinchè essa formuli un’offerta di risarcimento. Qualora la compagnia entro il termine di trenta giorni non formuli alcuna offerta o ne formuli una ritenuta inadeguata dal danneggiato, questi potrà adire le vie giudiziarie per la richiesta di risarcimento. In caso di mancato accordo, il termine entro cui la compagnia ha facoltà di formulare una proposta risarcitoria è di sessanta giorni dalla richiesta ed è di novanta giorni nell’ipotesi in cui dal sinistro siano derivate lesioni personali (da documentarsi con referto medico rilasciato a seguito della visita effettuata presso un pronto soccorso). Nel caso in cui le lesioni siano subite da un terzo trasportato, questi avrà diritto di richiedere il risarcimento con domanda da rivolgersi alla compagnia assicurativa del veicolo su cui era a bordo, a prescindere da ogni attribuzione di responsabilità dei conducenti per la condotta tenuta.Viceversa, nel caso in cui le parti coinvolte nell’incidente siano in disaccordo circa l’attribuzione della responsabilità, ove possibile è preferibile richiedere l’intervento degli organi di polizia. Diversamente nella più frequente ipotesi che le forze di polizia sianoo impossibilitate a sopraggiungere per effettuare gli opportuni rilievi, è consigliabile assumere riscontri fotografici circa lo stato dei luoghi e la disposizione dei veicoli sulla sede stradale prima di rimuoverli dalla posizione corrente al momento del sinistro, rappresentandone in particolare i numeri delle targhe, i danni subiti ed il punto della collisione. Anche in caso di contestazione, il danneggiato che ritenga di non aver responsabilità circa l’accadimento, dovrà compilare il modulo CAI da accompagnare alla richiesta risarcitoria rivolta alla compagnia assicurativa con cui ha contratto polizza. La compagnia dispone di sessanta giorni per formulare un’offerta di risarcimento (che diventano novanta nel caso in cui dal sinistro siano conseguite anche lesioni personali). Decorso tale termine, in caso di mancata offerta o di offerta non congrua alle aspettative risarcitorie, il danneggiato potrà adire le vie legali.Nella diversa ipotesi in cui il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato (ovvero da un veicolo che si sia messo in fuga dopo il fatto), sarà possibile richiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. la copertura offerta dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, tuttavia, ricopre solo il risarcimento per le lesioni personali e non anche il risarcimento per i danni a cose. Condizione di validità per la richiesa di risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada è, almeno per prassi giurisprudenziale, la preventiva querela contro ignoti.

L’ultima ipotesi da passare in rassegna, attiene al caso in cui il sinistro sia stato causato da un veicolo che sebbene sia stato identificato, risulti sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla legge: anche per tale evenienza sarà necessario richiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia. In tali ipotesi, la copertura offerta dal fondo di garanzia riguarda sia il risarcimento per i danni a cose (con una franchigia di cinquecento euro), che il risarcimento per le lesioni personali.

Infine, Vi sono dei casi in cui non si applica l’indennizzo diretto e, quindi, il risarcimento dovrà essere richiesto non alla compagnia assicuraiva del veicolo di chi abbia subito il danno, ma a quella di chi il danno lo abbia procurato. Le ipotesi sono le seguenti:
– sinistri in cui siano coinvolti più di due veicoli (ad esempio per i così detti incidenti a catena);
– sinistri con lesioni gravi al conducente;
– sinistri in cui siano coinvolti ciclomotori targati secondo il regime previgente al 14.07.2006.

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