Il trust

trust

Il trust è una figura contrattuale di matrice e origine europea, successivamente ratificata e tipizzata anche nel nostro ordinamento.

Intervengono nel contratto tre soggetti:

– Colui che costituisce il fondo;
– Il trustee;
– Il soggetto destinatario della prestazione oggetto dell’accordo;

Con tale contratto il costituente dispone di determinati beni destinandoli al trust. La gestione, il godimento e la disponibilità dei beni sono, quindi, sottratte al soggetto che ne è proprietario e vengono devolute al trustee. Il trustee è chiamato a gestire i beni, senza, tuttavia, poterne fare alcun uso personale. Il beneficiario è, infine, il soggetto a cui sono destinati i frutti della gestione posta in essere dal trustee. I beni rappresentano, per così dire, un fondo separato in comune tra i tre soggetti, con la conseguenza che, in particolare, i beni non si fondono e confondono con il patrimonio del trustee. Ciò significa che, per un verso, essi non potranno essere aggrediti dai creditori personali del trustee e che, allo stesso tempo e per altro verso, non rientreranno tra i beni di cui egli potrà disporre in via testamentaria.

È evidente, quindi, che il trust viene spesso utilizzato non per le sue finalità istituzionali, ma in via strumentale per raggiungere scopi che dovrebbero essere solo un riflesso indiretto della disciplina e, quindi, principalmente per sottrarre beni su cui i creditori potrebbero rivalersi o per aggirare il divieto di patti successori.

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