Il patto di famiglia

patto di famiglia

Il patto di famiglia è figura contrattuale di recente introduzione con cui il legislatore ha cercato di contemperare due opposte esigenze:

– da un lato evitare che al momento della morte del titolare, l’azienda oggetto di spartizione si disgregasse;

– dall’altro tutelare tutti i soggetti aventi diritto a succedere nella patrimonialità dei diritti del defunto.

Per raggiungere queste finalità, con il patto di famiglia si tende ovviamente a raggirare il divieto di patti successori, disciplinando convenzionalmente tra le parti quale sarà la destinazione dei beni oggetto dell’azienda al momento del decesso del titolare.

Col patto di famiglia si realizzano tre effetti:

  1. L’azienda si trasferisce dal disponente ad un soggetto beneficiario;
  2. I soggetti legittimari (ovvero coloro che avrebbero titolo ad ereditare i beni dell’azienda) acquisiscono il diritto alla liquidazione delle quote di loro spettanza;
  3. I beni oggetto del trasferimento (quindi anche l’azienda nel suo complesso) sono sottratti all’asse ereditario e non saranno quindi oggetto di divisione alla morte del titolare.

Tali effetti si producono immediatamente, al momento della sottoscrizione dell’accordo, e non sono rinviati alla more del disponente e, proprio per questo,  si ritiene che non vi sia conflitto tra il patto di famiglia e il divieto di patti successori.

Affinché il patto di famiglia sia validamente costituito è necessario che:

– il beneficiario sia un discendente in linea retta del disponente (potrà quindi essere un figlio, un nipote o un pronipote, ma non il coniuge o un suo familiare);

– il contratto deve essere redatto per iscritto con atto pubblico (ovvero innanzi al notaio).

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