Il divieto di patti successori
I patti successori sono quegli accordi mediante i quali due o più soggetti dispongano della successione dei propri beni ovvero dispongano (anche eventualmente rinunziandovi) di beni e diritti che potranno loro derivare da una successione non ancora aperta.
Come noto, nel nostro ordinamento vige il divieto di patti successori, ovvero ogni accordo di tal genere è da considerarsi assolutamente nullo, giuridicamente inesistente.
Facciamo qualche esempio:
– Tizio e Caio potrebbero stipulare un contratto mediante il quale stabilire che ciascuno nominerà l’altro come erede;
– Tizio e Caio, questa volta padre e figlio, potrebbero accordarsi affinché il padre lasci un bene al figlio, con l’impegno da parte di questi a corrispondere una somma di danaro ad un secondo fratello;
– Tizio e Caio, quest’ultima volta fratelli, potrebbero accordarsi perché il primo dia una somma di danaro al secondo, a condizione che questi anticipatamente rinunzi ai beni che gli deriveranno per successione.
Tutti questi accordi, se fossero realmente stipulati, ricadrebbero nella disciplina di divieto di patti successori e, quindi, sarebbero nulli. All’atto pratico ciò significa che, qualora fosse stipulato un accordo del genere e una parte fosse inottemperante rispetto all’impegno assunto, l’altra parte non avrebbe alcun titolo per poterne esigere giudizialmente l’adempimento o chiedere di essere risarcita per il conseguente danno subito.
Ma perché i patti successori sono illegittimi? Semplicemente perché, se così non fosse, la loro validità limiterebbe la libertà di testare e la possibilità di modificare o revocare in qualsiasi momento il proprio testamento. Inoltre, in base agli accordi, il momento dell’adempimento coinciderebbe ovviamente nel tempo in cui una delle parti dell’accordo sia necessariamente defunta.
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