Equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo (legge Pinto)
La Legge Pinto non fissa un termine rigido oltrepassato il quale potrà sicuramente attribuirsi il diritto all’equa riparazione, ma piuttosto, considerata l’eterogeneità dei possibili casi in esame, detta i principi in base ai quali poter desumere se il processo abbia o meno avuto una durata irragionevole e se essa sia da poter attribuire effettivamente all’inefficienza della Giustizia, anziché al contegno delle parti. L’art. 2, infatti, espressamente prevede: “Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione”.Dando maggiore concretezza all’aletorietà della legge, la giurisprudenza formatasi negli anni, pur nel rispetto del principio secondo cui ogni fattispecie sia da valutare autonomamente e singolarmente, ha determinato in tre o quattro anni (in base alla complessità della materia) il termine entro cui dovrebbe ragionevolmente concludersi un giudizio di primo grado. Per il giudizio di secondo grado sono, invece, ritenuti ragionevoli due anni di durata del processo. Un anno per i gradi successivi.
Natura del danno da riparare
L’art. 2 della Legge 24.03.2001 n. 89 attribuisce, in favore di chi abbia subito un danno (patrimoniale o non patrimoniale) per l’eccessiva durata del processo, il diritto a ricevere non un risarcimento, ma un’equa riparazione, ovvero un indennizzo. La differenza tra indennizzo e risarcimento investe profili sostanziali della materia in esame: si ha, infatti, diritto all’equa riparazione a prescindere dall’accertamento di un fatto illecito che abbia cagionato il danno ed a prescindere, quindi, da ogni accertamento circa l’elemento soggettivo (dolo o colpa) di chi lo abbia posto in essere. In altri termini, la durata irragionevole del processo va intesa come fatto di per sé lesivo e meritevole di riparazione, che esclude così la necessità di offrire in prova elementi che dimostrino la condotta non sufficientemente diligente dell’Amministrazione Giudiziaria. Ciò, tuttavia, non esime il ricorrente dall’onere di provare e calcolare concretamente il danno che avrebbe patito, né tanto meno lo solleva dal dimostrare il nesso di casualità esistente tra il danno e gli effetti prodotti dalla lungaggine della vicenda processuale.
Chi può presentare ricorso
La legittimazione attiva a proporre ricorso per la violazione dell’art. 6 della Cedu compete a chiunque abbia rivestito il ruolo di parte processuale nella controversia che si assume abbia avuto irragionevole durata: la legittimazione prescinde dal ruolo assunto (attore o convenuto) e dall’esito della sentenza, per cui anche la parte soccombente potrà aver diritto a richiedere l’equa riparazione, purché dimostri di aver patito un danno in ragione dell’eccessiva durata del processo.
La liquidazione del danno
Per quel che riguarda il danno non patrimoniale va inteso come conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, per cui esso dovrà ritenersi sempre sussistente salvo che emergano nell’analisi della fattispecie concreta elementi che valgano ad escluderlo. La richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale, non richiede, pertanto, alcun particolare sostegno probatorio.
Viceversa, per quel che attiene al danno patrimoniale, esso dovrà essere supportato da ogni allegazione che valga a dimostrarne l’esistenza e la misura, secondo le ordinarie regole civilistiche.
Aspetti procedurali
La domanda per la liquidazione del danno conseguente all’irragionevole durata del processo, va proposta con ricorso, e può essere sollevata anche fintanto che il processo è ancora in corso. Il diritto decade se non esercitato entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia deciso la controversia. Nel caso in cui la domanda sia presentata in pendenza di lite, essa può avere ad oggetto la richiesta di liquidazione del danno relativo agli anni di irragionevole durata frattanto maturati, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione per gli anni residui, una volta che la vertenza si sia conclusa.
Il ricorso va presentato innanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, secondo la seguente tabella:
Roma Perugia
Perugia Firenze
Firenze Genova
Genova Torino
Torino Milano
Milano Brescia
Brescia Venezia
Venezia Trento
Trento Trieste
Trieste Ancona
Ancona L’aquila
L’aquila Campobasso
Campobasso Bari
Bari Lecce
Lecce Potenza
Potenza Catanzaro
Cagliari Palermo
Palermo Caltanissetta
Caltanissetta Catania
Catania Messina
Messina Reggio Calabria
Reggio Calabria Catanzaro
Catanzaro Salerno
Salerno Napoli
Napoli Roma
Il ricorso va proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se il processo di irragionevole durata ha avuto luogo innanzi ad un giudice ordinario; va proposto nei confronti del Ministero della Difesa quando si tratti di procedimenti del giudice militare; va proposto nei confronti del Ministero delle Finanze qualora si tratti di cause devolute alla competenza del giudice tributario.
Nel ricorso si dovrà dare conto, in particolare, delle effettive lungaggini processuali, ripercorrendo l’iter della vicenda giudiziaria udienza dopo udienza, così da dimostrare il lungo tempo inutilmente trascorso.
La Corte d’Appello adita deciderà con decreto (e non con sentenza) di condanna immediatamente esecutivo da notificarsi all’Avvocatura dello Stato a cura del difensore.