Divorzio e pensione di reversibilità

divorzio e pensione di reversibilità
Il coniuge divorziato ha diritto a percepire la pensione di reversibilità per l’ex coniuge deceduto. È necessario, tuttavia, che ricorrano dei presupposti precisi:

  • in primo luogo il coniuge beneficiario non dovrà aver contratto nuove nozze (a nulla rileva il caso in cui abbia in corso rapporti di convivenza);
  • la sentenza di divorzio dovrà essere passata in giudicato (ovvero dovrà essere trascorso almeno un anno dalla sua pubblicazione o trenta giorni dalla sua notifica all’altro coniuge);
  • il coniuge beneficiario doveva essere già assegnatario di un assegno divorzile;
  • il lavoro in riferimento al qual è erogata la pensione deve essere stato intrapreso dal coniuge deceduto in costanza di matrimonio.

Per ottenere la reversibilità della pensione sarà sufficiente presentare domanda all’ente erogatore, mediante l’apposita modulistica allegando il certificato di morte del coniuge defunto e l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

Nel caso in cui il coniuge defunto abbia, dopo il divorzio, contratto un nuovo matrimonio entrambe le due “vedove” avranno diritto a percepire la pensione di reversibilità, ciascuna pro quota in base alla durata del rapporto matrimoniale.

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