diritti intrasmissibili

diritti intrasmissibili

I diritti intrasmissibili sono quei diritti che, alla morte del soggetto che ne è titolare, si estinguono con lui, ovvero non si trasmettono, per la loro stessa intrinseca natura, ai suoi successori.

Alcuni esempi di diritti intrasmissibili:

  • i diritti inerenti lo stato familiare, cioè quelli che riguardano nel particolare gli obblighi che competono ad un soggetto in funzione dei legami personali che ha con altri soggetti appartenenti al suo nucleo familiare. Esempio tipico di diritto intrasmissibile è, sotto questo profilo, quello relativo all’obbligo di trasmettere gli alimenti;
  • i diritti della personalità, in quanto intimamente connessi al soggetto che ne è titolare. Fa eccezione, a tal proposito, il diritto all’azione di rivendicazione della paternità o maternità, per il quale il diritto ad intraprendere l’azione, entro due anni dalla morte, si trasmette ai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
  • diritto alla rendita vitalizia per danno alla persona, riconosciuto al soggetto danneggiato, o il danno alla reintegrazione in forma specifica (ad esempio il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute dal soggetto danneggiato);
  • quei diritti reali che per loro natura si estinguono con la morte del titolare, ovvero l’usufrutto, l’uso e l’abitazione.

Vi sono, inoltre, dei particolari contratti, che, per la natura degli obblighi strettamente personali che comportano, non possono trasmettersi ai successori. È il caso di contratti tipici espressamente disciplinati dal Codice Civile, come ad esempio il mandato o il contratto di agenzia che, rispettivamente, si estinguono alla morte del mandante o dell’agente; è ancora il caso dei contratti da cui derivi un obbligo di fare, ovvero di eseguire un’opera manuale o intellettuale, che si estinguono alla morte del prestatore d’opera.

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