Come aggirare il divieto di patti successori
Per sopperire al divieto di patti successori e far fronte alla necessità di prevedere l’esito della spartizione testamentaria (in modo che non ne derivino onerose e infruttuose disgregazioni patrimoniali) la dottrina e la giurisprudenza si sono notevolmente ingegniate per raggiungere i medesimi scopi senza ricadere nel divieto. Sono così fiorite, nel corso del tempo e della elaborazione concettuale, numerose figure contrattuali volte quasi a aggirare il divieto di patti successori, così da rendere valido l’atto dispositivo.
Vediamo qualche esempio:
– l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo: stipulando un’assicurazione sulla vita e indicando un terzo come beneficiario è evidente che sostanzialmente non si fa nulla di diverso che disporre mediante contratto della destinazione che avranno parte dei propri beni per il momento successivo alla propria morte. La legge (in particolare l’art. 1920 del Codice Civile), tuttavia, in questo specifico caso lo consente. Il raggiro del divieto si realizza correttamente, dal momento che l’origine del’accordo è il contratto di assicurazione e non un contratto direttamente stipulato tra defunto e beneficiario;
– il contratto con prestazione a favore di terzo da eseguirsi alla morte dello stipulante: l’istituto, disciplinato dall’art. 1412 del Codice Civile, è valido e non ricade nel divieto di patti successori, dal momento che il terzo beneficiario della prestazione è estraneo al contratto e deve, quindi, semplicemente limitarsi a ricevere quanto precedentemente disposto dalla parti in suo favore; inoltre la morte del disponente viene intesa non come momento in cui il diritto si costituisce in capo al terzo beneficiario, ma come momento (ovvero termine) in cui sostanzialmente si producono gli effetti del rapporto obbligatorio;
– la sostituzione fedecommissaria, con cui il testatore dispone dei propri beni in favore di un erede, imponendogli, tuttavia, l’obbligo di amministrarli e conservarli fino alla sua morte affinchè possano successivamente essere lasciati ad un terzo beneficiario indicato dallo stesso soggetto testatore. Affinchè la sostituzione fedecommissaria sia validamente costituita è necessario che il terzo beneficiario sia persona interdetta e, quindi, non in grado di gestire i beni secondo il proprio interesse;
– il patto di famiglia;
– il trust.