L’affidamento dei figli durante la separazione
Quando si affronta una separazione o un divorzio, il tema più delicato è sempre quello relativo all’affidamento della prole.
Per retaggio culturale i figli vengono generalmente e tradizionalmente affidati alla madre, ma è pur sempre possibile che il Giudice valuti diversamente, in base alle circostanze di fatto della singola fattispecie.
L’affidamento dei figli non rientra nello scambio di dare e avere che tipicamente si articola negli accordi. Il Giudice non dovrà tener conto delle reciproche concessioni dei coniugi o della convenienza di ciascuno di essi, ma dovrà avere come unico riferimento l’interesse morale e materiale della prole. Dovrà, in altri termini, valutare quale dei due genitori sia più idoneo a garantire una vita sana e serena ai figli, in ordine alle loro necessità e alle loro esigenze formative ed educative.
Coerentemente con tali criteri, con ordinaria ragionevolezza, la giurisprudenza ha ritenuto compatibile con l’affidamento del minore la circostanza che al coniuge affidatario sia stato attribuito l’addebito della separazione, poiché chi è un cattivo coniuge non necessariamente è anche un cattivo genitore. Parimenti, non devono assurgere a criteri discriminatori il culto religioso, le opinioni politiche o il lavoro del genitore, a condizione che tali elementi non incidano negativamente sulla vita del figlio.
Prima di assumere la propria decisione, per aver più chiare le idee, il Giudice potrebbe infine richiedere di ascoltare il figlio, se almeno dodicenne, per conoscere le sue volontà