L’abbandono della casa coniugale

abbandono casa coniugale
L’abbandono casa coniugale rappresenta di per sé la violazione dell’obbligo alla coabitazione, che insito nella convivenza matrimoniale. Proprio per questo l’abbandono può essere un motivo di addebito della separazione, ma non deve esserlo necessariamente. Ciò significa che, avendo riguardo al singolo caso, il Giudice dovrà verificare se l’abbandono della casa coniugale sia un motivo della crisi dei coniugi o, viceversa, un suo effetto.
In giurisprudenza sono declinate una serie di ipotesi per le quali la separazione non è addebitata al coniuge malgrado egli abbia abbandonato la casa coniugale. È il caso del coniuge tradito e quindi mortificato nel luogo in cui vive, di quello che teme la violenza dell’altro coniuge…per fino il caso (realmente esistito!) del coniuge esasperato da una suocera troppo invadente. Parimenti, sono giuste cause di allontanamento e non comportano necessariamente addebito, la presentazione della domanda di separazione o di annullamento del matrimonio.
Viceversa, il coniuge che senza alcun giustificato motivo abbandona l’abitazione familiare perde il diritto all’assistenza morale e materiale, che è cardine della vita matrimoniale, ma non per queste perde il dovere di provvedere all’assistenza del coniuge e della prole abbandonata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *