Separazione giudiziale e consensuale
La separazione è l’istituto giuridico attraverso il quale i coniugi possono porre fine ad una convivenza divenuta intollerabile per loro o gravemente pregiudizievole per i figli.
Il nostro ordinamento prevede due tipi di separazione: quella giudiziale e quella consensuale.
La separazione giudiziale è quella richiesta singolarmente da un coniuge in contrapposizione all’altro, nel caso in cui i due non riescano o non intendano raggiungere un accordo consensuale che soddisfi i reciproci interessi. La separazione consensuale è, invece, quella richiesta di comune intesa da entrambi i coniugi che abbiano già raggiunto i termini di un accordo che regolerà i rapporti personali e patrimoniali tra loro e nei confronti dei figli.
Il nostro ordinamento prevede due tipi di separazione: quella giudiziale e quella consensuale.
La separazione giudiziale è quella richiesta singolarmente da un coniuge in contrapposizione all’altro, nel caso in cui i due non riescano o non intendano raggiungere un accordo consensuale che soddisfi i reciproci interessi. La separazione consensuale è, invece, quella richiesta di comune intesa da entrambi i coniugi che abbiano già raggiunto i termini di un accordo che regolerà i rapporti personali e patrimoniali tra loro e nei confronti dei figli.
La separazione giudiziale
La richiesta di separazione si fonda sulla richiesta proveniente dal coniuge il quale ritenga divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza. In dottrina si è voluto distinguere tra tre diverse ipotesi di situazioni che possano rendere intollerabile la convivenza e quindi giustificare la richiesta di separazione:
– violazione dei doveri matrimoniali, tra cui la violazione del dovere di fedeltà coniugale o di coabitazione;
– fatti impeditivi della convivenza;
– fatti moralmente impeditivi della convivenza, quali una condotta gravemente pregiudizievole per l’educazione dei figli o, in generale, scelte di vita di un coniuge contrastanti con l’etica e la religione dell’altro.A prescindere da ogni possibile catalogazione, l’intollerabilità della convivenza è una clausola aperta e può dipendere da qualsiasi causa discrezionalmente valutabile da parte del giudice.
La richiesta di separazione si fonda sulla richiesta proveniente dal coniuge il quale ritenga divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza. In dottrina si è voluto distinguere tra tre diverse ipotesi di situazioni che possano rendere intollerabile la convivenza e quindi giustificare la richiesta di separazione:
– violazione dei doveri matrimoniali, tra cui la violazione del dovere di fedeltà coniugale o di coabitazione;
– fatti impeditivi della convivenza;
– fatti moralmente impeditivi della convivenza, quali una condotta gravemente pregiudizievole per l’educazione dei figli o, in generale, scelte di vita di un coniuge contrastanti con l’etica e la religione dell’altro.A prescindere da ogni possibile catalogazione, l’intollerabilità della convivenza è una clausola aperta e può dipendere da qualsiasi causa discrezionalmente valutabile da parte del giudice.
L’addebito: In sede di separazione giudiziale ciascuno dei coniugi potrà avere interesse ad ottenere che le cause della separazione siano addebitate all’altro coniuge. La richiesta di addebito comporta un accertamento giudiziale circa l’effettiva imputabilità ad uno o ad entrambi i coniugi delle cause che abbiano reso insostenibile la prosecuzione della convivenza, in ragione della violazione (colposa o dolosa) dei doveri matrimoniali. Anche la pronuncia di addebito presuppone, quindi, una valutazione discrezionale e globale del giudice che dovrà avere ad oggetto i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro. L’addebito della separazione comporta a carico del coniuge due principali conseguenze:
1. la perdita del diritto a percepire l’assegno di mantenimento, per cui il coniuge che, con la propria condotta, abbia cagionato l’interruzione della convivenza matrimoniale, non avrà per questo diritto a percepire il contributo economico da parte dell’altro coniuge, che gli assicuri un tenore di vita pari a quello tenuto in costanza di matrimonio, pur restando salvo in ogni caso il diritto a percepire l’assegno per gli alimenti.
2. la perdita dei diritti successori, per cui il coniuge cui sia addebitata la separazione perderà ogni aspettativa patrimoniale conseguente alla morte dell’altro coniuge.Anche per quel che attiene all’addebito è possibile solo una vaga tipizzazione delle cause che ne potrebbero giustificare l’attribuzione, residuando ogni più ampia valutazione discrezionale in capo al giudice. Queste cause possono riguardare, secondo la più diffusa casistica, l’infedeltà coniugale, la taciuta impotenza o incapacità a procreare, le umiliazioni o violenze fisiche e morali consumate da un coniuge ai danni dell’altro.
1. la perdita del diritto a percepire l’assegno di mantenimento, per cui il coniuge che, con la propria condotta, abbia cagionato l’interruzione della convivenza matrimoniale, non avrà per questo diritto a percepire il contributo economico da parte dell’altro coniuge, che gli assicuri un tenore di vita pari a quello tenuto in costanza di matrimonio, pur restando salvo in ogni caso il diritto a percepire l’assegno per gli alimenti.
2. la perdita dei diritti successori, per cui il coniuge cui sia addebitata la separazione perderà ogni aspettativa patrimoniale conseguente alla morte dell’altro coniuge.Anche per quel che attiene all’addebito è possibile solo una vaga tipizzazione delle cause che ne potrebbero giustificare l’attribuzione, residuando ogni più ampia valutazione discrezionale in capo al giudice. Queste cause possono riguardare, secondo la più diffusa casistica, l’infedeltà coniugale, la taciuta impotenza o incapacità a procreare, le umiliazioni o violenze fisiche e morali consumate da un coniuge ai danni dell’altro.
La separazione consensuale
La separazione consensuale è l’istituto giuridico con il quale i coniugi, avendo deciso di separasi, stabiliscono come regolare con un accordo i loro rapporti patrimoniali e personali. L’accordo riguarderà, necessariamente, il mantenimento del coniuge debole, i diritti di visita e mantenimento della prole, l’assegnazione della casa coniugale. Potrà, inoltre, eventualmente, comprendere altre diverse pattuizioni, come, ad esempio, la rinuncia all’azione di nullità del matrimonio o all’azione di disconoscimento della paternità o la divisione di beni comuni. Tale accordo non ha natura contrattuale, poiché ha ad oggetto la sospensione del rapporto coniugale ed è improduttivo di effetti di natura obbligatoria se non è omologato al Tribunale.
La separazione consensuale presenta indubbiamente numerosi vantaggi rispetto a quella giudiziale, poichè è più rapida e meno onerosa economicamente, poiché si fonda sull’accordo dei coniugi ed è, quindi, per essi stessi e per la prole meno conflittuale e traumatica.
Il procedimento di separazione personale consensuale si suddivide in due fasi: una fase presidenziale e una collegiale.
Nella prima, fallito il tentativo di conciliazione, le parti perfezionano innanzi al presidente del Tribunale il negozio avente ad oggetto la separazione, formulandone le condizioni. Nella seconda, il tribunale emette, ricorrendone le premesse, il provvedimento di omologazione con cui esercita il proprio controllo sull’osservanza del rito e sulla conformità delle clausole convenzionali alle norme imperative che regolano la materia e all’ordine pubblico.
La separazione consensuale è l’istituto giuridico con il quale i coniugi, avendo deciso di separasi, stabiliscono come regolare con un accordo i loro rapporti patrimoniali e personali. L’accordo riguarderà, necessariamente, il mantenimento del coniuge debole, i diritti di visita e mantenimento della prole, l’assegnazione della casa coniugale. Potrà, inoltre, eventualmente, comprendere altre diverse pattuizioni, come, ad esempio, la rinuncia all’azione di nullità del matrimonio o all’azione di disconoscimento della paternità o la divisione di beni comuni. Tale accordo non ha natura contrattuale, poiché ha ad oggetto la sospensione del rapporto coniugale ed è improduttivo di effetti di natura obbligatoria se non è omologato al Tribunale.
La separazione consensuale presenta indubbiamente numerosi vantaggi rispetto a quella giudiziale, poichè è più rapida e meno onerosa economicamente, poiché si fonda sull’accordo dei coniugi ed è, quindi, per essi stessi e per la prole meno conflittuale e traumatica.
Il procedimento di separazione personale consensuale si suddivide in due fasi: una fase presidenziale e una collegiale.
Nella prima, fallito il tentativo di conciliazione, le parti perfezionano innanzi al presidente del Tribunale il negozio avente ad oggetto la separazione, formulandone le condizioni. Nella seconda, il tribunale emette, ricorrendone le premesse, il provvedimento di omologazione con cui esercita il proprio controllo sull’osservanza del rito e sulla conformità delle clausole convenzionali alle norme imperative che regolano la materia e all’ordine pubblico.